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Regime patrimoniale del matrimonio

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Nell’atto di matrimonio è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Nell’atto di matrimonio è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.
Nel corso della vita matrimoniale la scelta del regime patrimoniale può essere variata solo con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'ufficio di stato civile competente. 

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Descrizione

Regime della Comunione dei Beni
Si instaura automaticamente al momento del matrimonio se gli interessati non manifestano volontà diverse.
La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambi i coniugi o uniti civilmente. I beni già in possesso di uno o dell'altro prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.

Regime della Separazione dei Beni
Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio. 
Tale dichiarazione va resa:

  • in caso di matrimonio civile direttamente all'ufficiale di stato civile
  • in caso di matrimonio concordatario al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante.

Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio o l'unione civile, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio o unione civile sono sempre esclusi.

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Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile che redigerà l'atto di matrimonio.

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Cosa serve

E' necessario fare apposita comunicazione all'ufficiale di stato civile che dovrà redigere il relativo atto di matrimonio.

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Cosa si ottiene

L'inserimento nell'atto di matrimonio dell'indicazione del regime patrimoniale prescelto.

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Tempi e scadenze

La comunicazione della scelta patrimoniale normalmente è comunicata dai nubendi durante la sottoscrizione delle pubblicazioni matrimoniali o comunque in tempo utile per il suo inserimento nell'atto di matrimonio. Si consiglia di comunicarla all'ufficio di stato civile almeno 8 giorni prima della celebrazione.

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Casi particolari

Regime patrimoniale nel caso di cittadinanze diverse

I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o unione civile è prevalentemente localizzata.
L'art. 30, comma 1, 2° paragrafo della L. 218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente, possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Pertanto, all'atto della celebrazione del matrimonio civile o concordatario, le parti manifestano la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana ed in questo caso indicano il regime di separazione o comunione dei beni).

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Costi

Nessun costo

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Contatti Utili

Telefono (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 – sabato dalle 8:00 alle 13:00) : 0376/ 1969599

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 15:04

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