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Soggiorno Comunitari- Attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadini comunitari

Servizio attivo

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

E' rivolto ai cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale. 

Il concetto di "soggiorno legale" non può essere confuso con il concetto di "residenza legale".

La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno".

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Descrizione

Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

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Come fare

Presentare agli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Frattini, 60, solo su appuntamento, il modulo Richiesta attestazione di soggiorno permanente con gli allegati indicati nel modulo. 

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Cosa serve

  • Compilazione del modulo Richiesta attestazione di soggiorno permanente 
  • documento d'identità 
  • n. 2 marche da bollo € 16
  • Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti del soggiorno legale e continuativo per cinque anni, previsti dall'art. 7 della Direttiva 2004/38/CE – ART. 14 d.Lgs 30/2007
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Cosa si ottiene

 La relativa attestazione di diritto permanente di soggiorno viene rilasciata dall’Anagrafe del Comune di residenza.

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Tempi e scadenze

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia l’attestazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

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Accedi al servizio

Canale fisico:

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:

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Costi

Sia la domanda sia l’attestazione che verrà rilasciata sono in marca da bollo da 16,00 euro.

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Contatti Utili

Telefono (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 – sabato dalle 8:00 alle 13:00) : 0376 1969599
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 15:24

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